NORMATIVA F-GAS
Con il D.P.R. n. 146 del 2018, è stato recepito il R.E. 517/2014. E’ entrato in vigore il 24 gennaio 2019, e vengono stabilite - ai sensi dell’articolo 16, commi 4, 5 e 7 - le modalità attraverso cui le imprese comunicano gli interventi di installazione, controllo delle perdite, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
Dal 25 settembre 2019 è entrato in vigore l’obbligo di comunicazione alla Banca Dati Fgas.
Quali sono quindi le regole da seguire?
- Essere un’impresa certificata;
- I tecnici che effettuano le attività devono essere in possesso del patentino Fgas;
- La comunicazione dev’essere inserita entro 30 giorni dall’esecuzione dell’attività;
- Vanno comunicati gli interventi svolti su tutte le apparecchiature, a prescindere dal contenuto di FGAS. Il Ministero ha chiarito che la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite;
- La periodicità dei controlli periodici obbligatori varia a seconda della quantità di tonnellate di CO2 equivalente, può essere annuale, semestrale o trimestrale;
- Gli Fgas che devono essere considerati per la comunicazione sono riportati nell’allegato 1 del Regolamento 517 / 2014;
Normativa F-GAS
AZ S.r.l. ha la certificazione F-GAS No. 2067I-2402008